Open article in different language:
FR
|
Art. 782
M. Riduzione del capitale sociale 1 L’assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale. 2 Il capitale sociale può essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare.675 3 Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto. 4 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario. 675 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |