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Art. 795d
5. Durata 1 Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L’iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell’uscita. 2 I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società. 3 L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa. 4 L’obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso. |