Art. 803
L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza 1 I soci sono tenuti al segreto d’affari. 2 Si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società. Lo statuto può prevedere che i soci devono astenersi da attività concorrenti. 3 I soci possono esercitare attività che violano l’obbligo di fedeltà o un eventuale divieto di concorrenza in quanto tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l’approvazione dell’assemblea dei soci. 4 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti il divieto di concorrenza imposto ai gerenti. |