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Art. 834
III. Assemblea costitutiva 1 Lo statuto dev’essere steso in forma scritta e presentato ad un’assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato. 2 È inoltre presentata all’assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori su eventuali conferimenti in natura. I promotori sono tenuti a confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.710 3 L’assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari. 4 Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto. 710 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |