Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 842
A. Recesso I. Libertà di recesso 1 Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento. 2 Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione. 3 Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto. |