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Art. 857
2. Ragguagli 1 I soci sono in diritto di richiamare l’attenzione dell’ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti. 2 L’ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell’assemblea generale o dietro decisione dell’amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari. 3 Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l’esercizio del diritto di controllo. L’ordinanza non deve compromettere gl’interessi della società. 4 Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d’un organo sociale. |