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Art. 862
5. Fondi di previdenza 1 Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza723 a favore d’impiegati e d’operai dell’impresa o di soci. 2 a 4 …724 723Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266). 724Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266). |