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Art. 891
IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale 1 L’amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società. Se l’azione è proposta dall’amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società. 2 L’azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa. 3 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci. |