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Art. 9
6. Revoca della proposta e dell’accettazione 1 La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all’altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all’altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta. 2 Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione. |