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Art. 92
II. Effetti 1. Nella prestazione di una cosa a. Diritto al deposito 1 Se il creditore è in mora, il debitore può depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione. 2 Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza designazione del giudice.43 43 Nuovo testo giusta dall’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). |