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Art. 928a
II. Collaborazione tra le autorità 1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti. 2 Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione. 3 Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti. |