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Art. 928b
C. Banche dati centrali 1 L’autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati. 2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza. Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet. 3 La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. 4 La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati. |