Art. 934
V. Cancellazione d’ufficio 1. Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio. 2 A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico.764 3 Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione. 764 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |