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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 936b

III. Ef­fet­ti

 

1 Nes­su­no può ec­ce­pi­re la man­ca­ta co­no­scen­za di un fat­to iscrit­to nel re­gi­stro di com­mer­cio.

2 Qua­lo­ra una cir­co­stan­za di fat­to, del­la qua­le è pre­scrit­ta l’iscri­zio­ne, non sia sta­ta iscrit­ta nel re­gi­stro di com­mer­cio, es­sa può es­se­re op­po­sta al ter­zo so­lo qua­lo­ra sia pro­va­to che que­sti ne ave­va co­no­scen­za.

3 La buo­na fe­de di chi ha con­fi­da­to in un fat­to er­ra­to iscrit­to nel re­gi­stro di com­mer­cio de­ve es­se­re tu­te­la­ta se non vi si op­pon­go­no in­te­res­si pre­pon­de­ran­ti.