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Art. 936b
III. Effetti 1 Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio. 2 Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza. 3 La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti. |