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Art. 941
I. Emolumenti 1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:
3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. |