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Art. 960c
3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 1 Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione. 2 Sono considerati scorte le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci. |