1 Il pagamento a favore di enti statali può consistere in una prestazione in denaro o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:
- 1.
- pagamenti per diritti di produzione;
- 2.
- le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari e le altre imposte sul consumo;
- 3.
- le royalties;
- 4.
- i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto socio dell’impresa nella misura in cui siano versati alle stesse condizioni applicate agli altri soci;
- 5.
- i premi di firma, di scoperta e di produzione;
- 6.
- i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d’accesso e altri corrispettivi per licenze o concessioni;
- 7.
- i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.
2 Per le prestazioni in natura devono essere indicati l’oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantità.