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Art. 964k
B. Obblighi di diligenza 1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:
2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati. 3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE. |