|
Art. 964l
C. Relazione 1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza. 2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese. 3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni. 5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi. |