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Art. 973a804
G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori semplici I. Custodia collettiva di titoli di credito 1 Il depositario è autorizzato a custodire, senza separarli, titoli di credito fungibili di più deponenti, salvo che un deponente esiga esplicitamente che i suoi titoli siano custoditi separatamente. 2 Se titoli di credito fungibili sono affidati a un depositario in custodia collettiva, con la fornitura al depositario il deponente diventa comproprietario per quote dei titoli di credito della stessa categoria appartenenti al portafoglio custodito collettivamente. Per stabilire la quota è determinante il valore nominale o, nel caso dei titoli di credito senza valore nominale, il loro numero. 3 Il deponente ha diritto, in ogni momento e indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso degli altri deponenti, a farsi consegnare, nella misura della sua quota, titoli di credito appartenenti al portafoglio custodito collettivamente. 804 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). |