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Art. 973d809
H. Diritti valori registrati I. Costituzione 1 Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti:
2 Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:
3 Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest’ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell’accordo sulla registrazione. 809 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |