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Art. 975
B. Prova del diritto del creditore I. Regola generale 1 Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d’essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore. 2 Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità di creditore. |