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Art. 979
B. Eccezioni del debitore I. In genere 1 Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore. 2 Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore. 3 Egli non può opporvi l’eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà. |