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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 979

B. Ec­ce­zio­ni del de­bi­to­re

I. In ge­ne­re

 

1 Il de­bi­to­re non può op­por­re al cre­di­to fon­da­to so­pra un ti­to­lo al por­ta­to­re se non le ec­ce­zio­ni che so­no di­ret­te con­tro la va­li­di­tà del ti­to­lo o de­sun­te dal ti­to­lo stes­so e le ec­ce­zio­ni che gli spet­ta­no per­so­nal­men­te con­tro l’at­tua­le cre­di­to­re.

2 Egli può op­por­vi le ec­ce­zio­ni de­dot­te dai suoi rap­por­ti per­so­na­li con un por­ta­to­re an­te­rio­re, quan­do il por­ta­to­re, ac­qui­stan­do il ti­to­lo, ab­bia agi­to scien­te­men­te a dan­no del de­bi­to­re.

3 Egli non può op­por­vi l’ec­ce­zio­ne che il ti­to­lo è en­tra­to in cir­co­la­zio­ne con­tro la sua vo­lon­tà.