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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1005

b. Fun­zio­ne di ga­ran­zia

 

1 Il gi­ran­te, se non vi sia clau­so­la con­tra­ria, ri­spon­de dell’ac­cet­ta­zio­ne e del pa­ga­men­to.

2 Egli può vie­ta­re una nuo­va gi­ra­ta; in que­sto ca­so non è re­spon­sa­bi­le ver­so co­lo­ro ai qua­li la cam­bia­le sia sta­ta ul­te­rior­men­te gi­ra­ta.