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Art. 1033836
VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento 1. Regresso del portatore Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
836Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza…». |
