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Art. 1034
2. Protesto a. Termini e condizioni 1 Il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento). 2 Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall’articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell’ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo. 3 Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione. 4 Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento. 5 In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto. 6 In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso. BGE
143 III 208 (5A_954/2016) from 14. März 2017
Regeste: Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). |