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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 109

c. Ef­fet­ti del re­ces­so

 

1 Chi re­ce­de dal con­trat­to può ri­fiu­ta­re la con­tro­pre­sta­zio­ne pro­mes­sa e ri­pe­te­re quan­to egli da par­te sua ha già pre­sta­to.

2 Egli ha inol­tre di­rit­to al ri­sar­ci­men­to dei dan­ni de­ri­van­ti dal man­ca­to con­trat­to, in quan­to il de­bi­to­re non pro­vi che non gli in­com­be al­cu­na col­pa.