Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1104

5. Esclu­sio­ne dell’ac­cet­ta­zio­ne

 

L’as­se­gno ban­ca­rio non può es­se­re ac­cet­ta­to. Ogni men­zio­ne di ac­cet­ta­zio­ne ap­po­sta sull’as­se­gno ban­ca­rio si ha per non scrit­ta.