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Art. 1133
VIII. Dei duplicati Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti. |