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Art. 124
II. Effetti della compensazione 1 Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla. 2 I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili. 3 Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali. |