Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 148
III. Rapporti fra i condebitori 1. Ripartizione 1 Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi. 2 Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più. 3 Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri. |