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Art. 150
B. Credito solidale 1 Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi determinati dalla legge. 2 Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti. 3 Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi. |