Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 166
2. Trasmissione del credito per legge o sentenza La trasmissione del credito ordinata da legge o sentenza giudiziale è efficace in confronto dei terzi anche senza alcuna forma speciale e senza che vi concorra la volontà del creditore originario. |