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Art. 179
2. Eccezioni 1 Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente. 2 Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti dal contratto col creditore. 3 L’assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su cui si fonda l’assunzione del debito. |