Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 205
7. Oggetto dell’azione di garanzia a. Azione redibitoria od estimatoria 1 Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll’azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa. 2 Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l’indennità pel minor valore della cosa. 3 Quando l’indennità per la diminuzione di valore uguagli l’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione. |