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Art. 242
C. Costituzione della donazione I. Donazione manuale 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. 2 Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l’iscrizione nel registro fondiario. 3 L’iscrizione dev’essere fondata sopra una valida promessa di donazione. |