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Art. 243
II. Promessa di donazione 1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta. 2 Se l’oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev’essere fatta per atto pubblico. 3 Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale. |