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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 263

L. Tra­sfe­ri­men­to del­la lo­ca­zio­ne a un ter­zo

 

1 Il con­dut­to­re di un lo­ca­le com­mer­cia­le può tra­sfe­ri­re la lo­ca­zio­ne ad un ter­zo con il con­sen­so scrit­to del lo­ca­to­re.

2 Il lo­ca­to­re può ne­ga­re il con­sen­so sol­tan­to per mo­ti­vi gra­vi.

3 Se il lo­ca­to­re ha con­sen­ti­to, il ter­zo è sur­ro­ga­to al con­dut­to­re.

4 Il con­dut­to­re è li­be­ra­to dai suoi ob­bli­ghi ver­so il lo­ca­to­re. È tut­ta­via so­li­dal­men­te re­spon­sa­bi­le con il ter­zo fi­no al mo­men­to in cui, per con­trat­to o per leg­ge, la lo­ca­zio­ne si estin­gue o può es­se­re sciol­ta, ma al mas­si­mo per due an­ni.