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Art. 266h
2. Fallimento del conduttore 1 Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all’amministrazione del fallimento un congruo termine. 2 Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso. |