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Art. 270b
II. Contestazione dell’aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto 1 Il conduttore può contestare innanzi l’autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, la liceità dell’aumento della pigione a sensi degli articoli 269 e 269a. 2 Il capoverso 1 si applica anche se il locatore modifica in altro modo unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie. |