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Art. 276a
2. Affitto agricolo 1 In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 1985110 sull’affitto agricolo si applica all’affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all’agricoltura. 2 Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali.111 111 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |