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Art. 281
D. Obblighi dell’affittuario I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie 1. In genere 1 L’affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell’affitto, salvo patto o usi locali contrari. 2 Per le spese accessorie si applica l’articolo 257a. |