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Art. 306
B. Effetti I. Diritto d’uso del comodatario 1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l’uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata. 2 Il comodatario non può concederne l’uso ad altri. 3 Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa. |