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Art. 322b
3. Provvigione a. Inizio del diritto 1 Se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l’affare è stato validamente conchiuso con il terzo. 2 Nel caso d’affari eseguendi con prestazioni successive o di contratti d’assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione. 3 Il diritto alla provvigione si estingue quando l’affare non è eseguito dal datore di lavoro senza sua colpa o quando il terzo non ha adempiuto i suoi obblighi; se l’inadempienza è solo parziale, la provvigione è diminuita in proporzione. |