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Art. 335176
II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata 1. Disdetta, in generale 1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. 2 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto. 176Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). |