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Art. 357a
2. Per le parti contraenti 1 Le parti hanno l’obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge. 2 Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l’obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente. |