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Art. 367
4. Garanzia pei difetti a. Verificazione 1 Seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti. 2 Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo. |