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Art. 406b
B. Mediazione di o per persone all’estero I. Spese del viaggio di ritorno 1 Se la persona da presentare al mandante arriva dall’estero o si reca all’estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall’arrivo. 2 La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all’ente pubblico con tutti i diritti, se quest’ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno. 3 Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all’importo massimo previsto nel contratto. |