Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 411

IV. Rap­por­ti fra il man­dan­te e il ter­zo

 

I rap­por­ti giu­ri­di­ci tra il man­dan­te e il ter­zo cui fu ac­cor­da­to il cre­di­to sog­giac­cio­no al­le di­spo­si­zio­ni che re­go­la­no i rap­por­ti giu­ri­di­ci tra il fi­de­ius­so­re e il de­bi­to­re prin­ci­pa­le.