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Art. 418c
B. Obblighi dell’agente I. Norme generali e del credere 1 L’agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante. 2 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti. 3 Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l’impegno di rispondere del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l’agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un’adeguata rimunerazione speciale. BGE
136 III 518 (4A_229/2010) from 7. Oktober 2010
Regeste: Art. 418r, 418a und 418c OR. Agenturvertrag. Fristlose Auflösung. Weisungsgebundenheit und Treuepflicht des Agenten. Auch bei Berücksichtigung der Treuepflicht des Agenten sind den Weisungsbefugnissen des Auftraggebers im Rahmen des Agenturvertrags enge Grenzen gezogen. Vertragsverletzung durch einen Agenten verneint, der sich weigerte, mit einer neu geschaffenen Verkaufsorganisation der Auftraggeberin zusammenzuarbeiten (E. 4.4 und 4.5). |